Equitalia – Proroga per Enti ritardatari – Il chiacchiericcio
Pubblicato il 13 Febbraio 2017
La richiesta di molti Comuni d’Italia è stata accolta, come suggerito anche dall’ANCI, e la proroga per deliberare la rottamazione dei tributi è stata concessa. Il termine era scaduto il 1° febbraio scorso.
Nel recentissimo Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, è stato aggiunto all’art. 11, il comma 14 che consentirà ai Comuni che non hanno fatto in tempo a deliberare la rottamazione dei tributi, di poter adottare le apposite delibere.
Nel Decreto si legge infatti che potranno farlo “entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017” ovvero entro il 31 marzo prossimo. DECRETO LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 – art. 11, comma 14.
Per i Comuni che hanno incaricato Equitalia, per l’incasso dei loro tributi, la proroga non li interessa perché rientrano pienamente del disposto legislativo e i cittadini, di quel Comune, potranno rottamare i loro tributi con l’apposito modello predisposto da Equitalia. Mod. DA1 “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”.
Per i Comuni (Province e Regioni) , invece, che non hanno incaricato Equitalia ma un Agente diverso – che non è Equitalia – o che gestisce in proprio la riscossione, la proroga li riguarda appieno. Avranno tempo fino al 31 marzo 2017 per adottare le apposite delibere e consentire ai cittadini di poter definire in maniera agevolata i tributi di loro competenza. Il deliberato dev’essere pubblicato sul sito del Comune così da permettere ai cittadini di poterne prendere visione.
Le cosiddette “cartelle esattoriali” sono emesse solamente da Equitalia. Negli altri casi l’esecuzione per l’incasso dei tributi avviene per il tramite della società, all’uopo incaricata dall’Ente o dall’ufficio comunale, nel caso di gestione in proprio, sulla base della notifica dell’ingiunzione fiscale.
Per i cittadini risparmiare sanzioni e interessi di mora, per i tributi non pagati, può essere importante, come lo è per l’Ente che riscuote subito le imposte sottraendosi, tra l’altro, a possibili lunghi contenziosi. Per le multe e/o contravvenzioni stradali la definizione è limitata al risparmio dei soli interessi.
La proroga sebbene chiesta da molti Comuni interessa, in modo particolare, tutti i cittadini italiani che hanno la residenza in Comuni diversi, ovvero in Comuni che hanno adottato le apposite delibere o Comuni che non le hanno adottate, oppure non hanno fatto in tempo ad adottarle.
Questo stato di cose ha generato lamentele ed ha fatto ritenere la mancata adozione delle delibere, come una disparità di trattamento tra cittadini appartenenti allo stesso Stato ma in Comuni diversi.
Si pensi ai piccoli Comuni adiacenti l’uno con l’altro, ove la linea di demarcazione dei confini è solo apparente e i cittadini che via abitano sono interessati agli stessi contesti che non lasciano intravvedere differenze. L’abitazione è in un Comune e l’attività economica la si esercita a 500 metri di distanza, ma ricade in un altro Comune. Si perviene allora al “chiacchiericcio” di paese e si discute del perché “lì” si rottamano i tributi comunali e “qui” no.
Qualunque sia la decisione che adotteranno i Comuni potrà trovare consenzienti e dissenzienti. Si ricomincia con lo stesso ritornello “condono sì e condono no”. Ognuno ha diritto di pensarla come vuole.
C’è chi ritiene che non è giusto dare una opportunità in più rispetto ai cittadini che invece hanno pagato regolarmente, altri ritengono che questa opportunità possa migliorare i rapporti tributari con i cittadini e offrire un’ultima opportunità a coloro che non hanno potuto pagare per mancanza di liquidità.
Le motivazioni possono essere “multicolori” e l’adottare o meno le apposite delibere può dipendere da diversi fattori, anche di carattere tecnico organizzativo. Fatto sta che questa opportunità può rilevarsi conveniente sia per i cittadini che per l’Ente locale.
Luca De Franciscis